Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Obblighi dell'Amministrazione.

[2]L'Amministrazione e' obbligata ad eseguire sulle proprie linee ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose che le vengono richiesti, sempreche':

[3]vi possa provvedere coi mezzi disponibili di trasporto;

[4]non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

[5]L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1902

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art2 · fonte del testo

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