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[1]Obblighi dell'Amministrazione.
[2]L'Amministrazione e' obbligata ad eseguire sulle proprie linee ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose che le vengono richiesti, sempreche':
[3]vi possa provvedere coi mezzi disponibili di trasporto;
[4]non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.
[5]L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
