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[1]Obblighi dell'Amministrazione.

[2]L'Amministrazione e' obbligata ad eseguire sulle proprie linee ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose che le vengono richiesti, sempreche':

[3]vi possa provvedere coi mezzi disponibili di trasporto;

[4]non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

[5]L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art2 · fonte del testo

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