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[1]Carrozze-salone dell'Amministrazione.
[2]Salvo il disposto dell'articolo 21, la tariffa pel trasporto in carrozza-salone e od in saloncino occupante meta' di una carrozza e' la seguente:
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4](Allegato pubblicato nella Raccolta Ufficiale - anno 1885 - Volume Settantacinquesimo)
[5]Le domande delle carrozze-salone e dei saloncini devono essere fatte in iscritto, depositando contemporaneamente la meta' del prezzo minimo stabilito per ogni corsa, aumentato, quando ne sia il caso, del prezzo di trasporto a vuoto sulle basi dell'articolo 21.
[6]Qualora il richiedente non usi della carrozza nel giorno e col convoglio fissati, il deposito rimane di pieno diritto acquisito all'Amministrazione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
