Art. 18 (Allegato I)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 626 parole tolte, 24 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: La linea Milano-Chiasso e' dichiarata linea comune alle due Societa' esercenti delle reti Mediterranea e Adriatica, le quali se ne ripartiranno in parti uguali i prodotti e le spese.
tolto: L'esercizio della suddetta linea sara' fatto per conto comune e con eguali diritti, sotto la direzione della Societa' esercente della rete Mediterranea, colle seguenti norme e condizioni:
tolto: Le due Societa' avranno eguale facolta' di far percorrere sulla linea Milano-Chiasso i propri treni rispettivi, da e per le linee, avute in esercizio dal Governo, che si innestano alla linea medesima.
tolto: Gli orari dei treni viaggiatori, in coincidenza coi treni della linea del Gottardo, saranno regolati in modo da tutelare in giusta misura gli interessi delle due Societa'. In caso di disaccordo fra le Societa' stesse, decidera' il Governo, al quale le due Societa' sottoporranno i propri progetti di orario colle relative osservazioni.
tolto: Oltre le tariffe generali e speciali degli allegati D ed E, saranno estese alla linea Milano-Chiasso, le tariffe locali, che di comune accordo fra le due Societa' venissero proposte al Governo e da questo approvate.
tolto: In caso di disaccordo decidera' il Governo, al quale le due Societa' sottoporranno i propri progetti di tariffe locali.
tolto: Le tariffe speciali che fossero adottate per una delle due reti, saranno di diritto applicate anche ai trasporti in servizio interno ed internazionale sulla linea Milano-Chiasso.
tolto: Le merci provenienti a Chiasso dalla linea del Gottardo, dirette a Milano od oltre, saranno senza distinzione di destinazione trasportate a Milano e consegnate al destinatario locale od a quella delle due Societa' nella cui rete si trova la stazione di destinazione, e se questa fosse stazione comune alle due reti, il trasporto sara' fatto per la via piu' economica per lo speditore, tranne che egli abbia indicato una via diversa.
tolto: Le merci provenienti a Milano dalle varie linee delle due reti che vi fanno Capo e dirette alle stazioni della linea Milano-Chiasso, non che quelle dirette a Chiasso od oltre, saranno avviate collo stesso ordine di precedenza con cui sono arrivate, senza distinzione di provenienza e con parita' di trattamento delle merci originarie di Milano, osservati i termini stabiliti per la resa delle merci a destinazione, come se le linee appartenessero alla stessa Amministrazione.
tolto: Le merci provenienti a Chiasso dalla linea del Gottardo e dirette alle linee date dal Governo in esercizio ad una delle due Societa' e che si diramano dalla Chiasso-Milano, saranno rilasciate nelle rispettive stazioni di biforcazione alla Societa' nella cui rete si trova la stazione destinataria.
tolto: Le merci infine provenienti da linee avute in esercizio come sopra, che fanno Capo a stazioni della linea Milano- Chiasso, e dirette a stazioni della linea stessa a Chiasso, od oltre, saranno inviate colla maggiore sollecitudine e con lo stesso ordine di precedenza con cui sono arrivate alle rispettive stazioni di biforcazione e con parita' di trattamento delle merci di origine locale, osservati sempre i termini di resa che sopra.
tolto: Convenzioni speciali fra le due Societa' esercenti delle reti Mediterranea ed Adriatica regoleranno l'uso promiscuo del materiale ed il servizio delle stazioni comuni, la cui direzione spettera' alla Societa' Mediterranea, salvo il diritto alla Societa' della rete Adriatica di tenere nelle suddette stazioni uno o piu' delegati pel riscontro delle operazioni fatte nell'interesse comune.
tolto: La Societa' della rete Adriatica avra' pure il diritto di riscontrare negli uffici di ragioneria della rete Mediterranea i prodotti e le spese della linea comune.
tolto: Ciascuna delle due Societa' avra' diritto di fare sulla predetta linea i trasporti in servizio richiesti dai bisogni dell'esercizio della propria rete, al prezzo di due centesimi per tonnellata-chilometro, da portarsi in diminuzione delle spese di esercizio della linea stessa.
tolto: Un ispettore governativo vigilera' direttamente l'esercizio della linea Milano-Chiasso, con le norme che saranno stabilite per regolamento.aggiunto: Allegato I-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-i-art18 · fonte del testo
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