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[1]Indennizzo quanto alle spedizioni falsamente dichiarate.
[2]Verificandosi false dichiarazioni nelle spedizioni, le indennita' in caso di perdite, avarie o ritardi rispettivamente stabilite in questa Sezione non saranno regolate che sulla base della dichiarazione fatta dallo speditore, fermo sempre il disposto degli articoli 10 e 105.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
