Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 494 parole tolte, 24 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: False dichiarazioni.
tolto: L'amministrazione ha il diritto di riconoscere il peso e la qualita' delle merci e di aprire i colli per assicurarsi che il contenuto corrisponda alle dichiarazioni fatte sulla richiesta di spedizione, che non siavi agglomerazione non dichiarata di articoli appartenenti a classi diversi o diretti a piu' destinatari e per riconoscere se l'imballaggio interno si trovi nelle condizioni stabilite (102). Questa verificazione non deve, per quanto possibile recare ritardo alla spedizione, ne' cambiare il turno d'accettazione (95). I colli cosi' aperti devono essere rimessi in punto a cura della ferrovia ed a spese di questa se la verificazione non constati abusi; se invece fu scoperto un abuso, le spese vanno a carico dello speditore o del destinatario.
tolto: L'apertura dei colli deve risultare da un verbale compilato in via amministrativa ed in contradditorio dello speditore o del destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, in presenza di due testimoni estranei all'amministrazione.
tolto: Rilevandosi differenze, l'amministrazione ha il diritto di riscuotere il complemento del prezzo secondo la tariffa dovuta ed in ragione del peso o della qualita' di merce riconosciuta, piu' una sopratassa eguale al detto complemento e nella misura:
tolto: a) di una volta, quando trattasi di falsa dichiarazione della qualita' del bestiame e del peso delle merci.
tolto: b) di due volte, quando trattasi di differenza di peso riconosciuta nelle spedizioni a vagone completo e superante del dieci per cento la portata del vagone; di falsa dichiarazione della qualita' della merce, del valore delle spedizioni di numerario ed oggetti preziosi, ed infine nel caso in cui la falsa dichiarazione avesse avuto per iscopo di fruire indebitamente di tariffe speciali, ridotte, locali, di transito e simili.
tolto: Trattandosi di merci pericolose o di cadaveri e ceneri mortuarie, la sopratassa sara' applicata nella misura:
tolto: c) di cinque volte il prezzo dovuto, col minimo di lire 50, se la falsa dichiarazione riflette la natura di merci esplodenti, fulminanti o pericolose;
tolto: d) di due volte lo stesso prezzo, se l'imballaggio interno di dette merci non corrisponde alle condizioni prescritte (102);
tolto: e) di tre volte il prezzo dovuto, se la falsa dichiarazione ha per iscopo l'occultamento di cadaveri, parti di essi o ceneri mortuarie.
tolto: Le spedizioni indicate alle lettere c) d) e) possono inoltre essere arrestate in corso di trasporto, a rischio e spese del contravventore, poi necessari provvedimenti a seconda delle circostanze.
tolto: Le sopratasse si caricano sulle spedizioni a cui si riferiscono, senza pregiudizio dell'azione spettante all'amministrazione verso lo speditore o il destinatario.
tolto: Lo speditore che consegna una merce falsamente dichiarata e' responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare dall'ignoranza involontaria dell'amministrazione, ed ove ne sia il caso, sara' assoggettato alle pene stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore. La stessa responsabilita' incombe allo speditore di merci pericolose esplodenti e fulminanti con imballaggio interno diverso da quello prescritto.
tolto: Le erronee dichiarazioni della qualita' delle merci spedite senza imballaggio non danno luogo alla riscossione di sopratasse, ma soltanto alla correzione dei prezzi di trasporto nella misura stabilita dalle tariffe.aggiunto: Allegato D-art. 105 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art105 · fonte del testo
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