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[1]Indennizzo per la perdita totale o parziale delle cose trasportate a grande od a piccola velocita'.
[2]Trascorse quattro settimane dal giorno fissato per la resa, senza che questa abbia avuto luogo, le cose trasportate si considerano come perdute e l'Amministrazione, sulla domanda dell'avente diritto, ne corrisponde il valore calcolato sulla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e qualita' al luogo e nel tempo della riconsegna.
[3]Il prezzo corrente si desume dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo della riconsegna, e, in mancanza, da quelle del luogo piu' vicino e da ogni altra fonte di prova, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.
[4]Se il danno e' operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del Codice civile.
[5]L'Amministrazione non risponde degli effetti preziosi, del danaro e dei titoli di credito che non le sono stati dichiarati, ed in caso di perdita non e' tenuta a risarcire piu' del valore denunciato.
[6]Se la merce e' stata assicurata, l'Amministrazione corrisponde per la perdita totale la intera somma assicurata ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.
[7]Se la perdita parziale supera i tre quarti del quantitativo delle cose trasportate, ovvero riflette una parte essenziale di un oggetto indivisibile che si possa difficilmente sostituire, l'interessato puo' considerarla come perdita totale, lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa il compenso come sopra determinato.
[8]Nei casi di perdita parziale sara' tenuto conto del calo naturale delle merci, calcolato in ragione di un tanto per cento che sara' preventivamente determinato dall'Amministrazione secondo la natura delle merci e le altre circostanze che vi possono avere influenza.
[9]E' riservata all'interessato la prova che il calo non e' naturale.
[10]Qualora la perdita sia definitivamente accertata anche prima delle quattro settimane, di cui il principio del presente articolo, si fa luogo senz'altro alla liquidazione dell'indennita'.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
