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[1]Limiti al diritto di reclamo.
[2]Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro l'Amministrazione.
[3]Tuttavia l'azione contro l'Amministrazione per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto od il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna all'Amministrazione e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno e non piu' tardi di sette giorni dopo il ricevimento.
[4]I reclami e le azioni estinte nei modi sopra specificati non possono essere riproposti ne' sotto la forma di una domanda riconvenzionale, ne' sotto quella di una eccezione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
