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[1]Limiti al diritto di reclamo.
[2]Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro l'Amministrazione.
[3]Tuttavia l'azione contro l'Amministrazione per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto od il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna all'Amministrazione e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno e non piu' tardi di sette giorni dopo il ricevimento.
[4]I reclami e le azioni estinte nei modi sopra specificati non possono essere riproposti ne' sotto la forma di una domanda riconvenzionale, ne' sotto quella di una eccezione.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
