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[1]Spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate.
[2]Non potendosi ritrovare il destinatario o rifiutandosi questi di ritirare gli oggetti, l'Amministrazione ha facolta', quando siano facili a deperire o ad essere danneggiati, di venderli immediatamente per conto di chi di diritto, senza alcuna formalita' giudiziaria; il ricavato della vendita, dedotte le spese e competenze dovute all'Amministrazione, viene tenuto a disposizione del proprietario a cui se ne dara' avviso, e quando questi non lo ritiri nel termine di due anni, andra' a profitto delle case pensioni e di soccorso degli impiegati ferroviari.
[3]Per gli oggetti non suscettibili di deperimento, l'Amministrazione avvisa lo speditore del rifiuto o della giacenza, ritenendo come rifiuto esplicito anche il fatto del destinatario, che sebbene avvisato, non si presta al ritiro della merce.
[4]L'avviso di rifiuto e' inviato al mittente entro le 24 ore dal momento in cui il destinatario ha fatto conoscere la sua decisione; nei casi di giacenza per altre cause, tale avviso si da' entro dieci giorni dall'arrivo.
[5]Se lo speditore non fa ritirare o non chiede il ritorno degli oggetti nel termine di sei mesi, questi sono considerati come abbandonati e l'Amministrazione puo' disporne la vendita, regolandosi nel modo sopra stabilito.
[6]Il termine di sei mesi puo' essere abbreviato quando i diritti di deposito e le altre spese a carico riescano superiori al valore delle merci.
[7]Gli assegni sopra tali spedizioni sono di pieno diritto annullati.
[8]Qualora gli oggetti od il prezzo ricavato si dovessero restituire al proprietario, questi ha l'obbligo di pagare il relativo prezzo di trasporto e gli eventuali diritti di deposito (117) e di rifondere inoltre all'Amministrazione gli sborsi fatti.
[9]In caso di ingombro di merci l'Amministrazione potra', dopo un mese di giacenza, e dandone possibilmente avviso allo speditore, farle trasportare in un magazzino privato, contro rimborso delle relative spese di trasporto e di custodia.
[10]L'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi sullo speditore di tutte le somme di cui fosse rimasta in disborso, in seguito all'abbandono delle merci.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
