Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 325 parole tolte, 25 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate.

tolto: Non potendosi ritrovare il destinatario o rifiutandosi questi di ritirare gli oggetti, l'Amministrazione ha facolta', quando siano facili a deperire o ad essere danneggiati, di venderli immediatamente per conto di chi di diritto, senza alcuna formalita' giudiziaria; il ricavato della vendita, dedotte le spese e competenze dovute all'Amministrazione, viene tenuto a disposizione del proprietario a cui se ne dara' avviso, e quando questi non lo ritiri nel termine di due anni, andra' a profitto delle casse pensioni e di soccorso degli impiegati ferroviari.

tolto: Per gli oggetti non suscettibili di deperimento, l'Amministrazione avvisa lo speditore del rifiuto o della giacenza, ritenendo come rifiuto esplicito anche il fatto del destinatario, che sebbene avvisato, non si presta al ritiro della merce.

tolto: L'avviso di rifiuto e' inviato al mittente entro le 24 ore dal momento in cui il destinatario ha fatto conoscere la sua decisione; nei casi di giacenza per altre cause, tale avviso si da' entro dieci giorni dall'arrivo.

tolto: Se lo speditore non fa ritirare o non chiede il ritorno degli oggetti nel termine di sei mesi, questi sono considerati come abbandonati e l'Amministrazione puo' disporne la vendita, regolandosi nel modo sopra stabilito.

tolto: Il termine di sei mesi puo' essere abbreviato quando i diritti di deposito e le altre spese a carico riescano superiori al valore delle merci.

tolto: Gli assegni sopra tali spedizioni sono di pieno diritto annullati.

tolto: Qualora gli oggetti od il prezzo ricavato si dovessero restituire al proprietario, questi ha l'obbligo di pagare il relativo prezzo di trasporto e gli eventuali diritti di deposito (117) e di rifondere inoltre all'Amministrazione gli sborsi fatti.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: In caso di ingombro di merci l'Amministrazione potra', dopo un mese di giacenza, e dandone possibilmente avviso allo speditore, farle trasportare in un magazzino privato, contro rimborso delle relative spese di trasporto e di custodia.

tolto: L'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi sullo speditore di tutte le somme di cui fosse rimasta in disborso, in seguito all'abbandono delle merci.aggiunto: Allegato E bis-art. 112 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art112 · fonte del testo

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