Art. 26 (Allegato II)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 322 parole tolte, 24 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Col dieci per cento del prodotto lordo iniziale, di cui nell'articolo precedente, si paghera' all'esercente, a titolo di corrispettivo per l'impiego del materiale rotabile e di esercizio da lui acquistato a forma dell'articolo 14, pel primo anno d'esercizio la somma di lire cinque milioni (5,000,000), e per ciascuno degli anni successivi la somma di lire sei milioni seicentosessantamila (6,660,000), ed eventualmente, per tutta la durata del contratto, il maggior compenso di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, si provvedera' inoltre ai versamenti delle somme dovute ai fondi di riserva di cui agli articoli 56, 57 e 58 del capitolato nella misura in essi rispettivamente stabilita cioe':
tolto: lire duecento (200) per ogni chilometro di strada, nel fondo di riserva per provvedere ai danni cagionati alle strade la forza maggiore;
tolto: lire centocinquanta (150) per ogni chilometro di strada a semplice binario armato d'acciaio e lire duecentocinquanta (250) per ogni chilometro a doppio binario, nel fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;
tolto: una somma corrispondete all'uno e un quarto per cento del prodotto lordo iniziale, nel fondo per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile all'uso.
tolto: L'eventuale avanzo sara' dal Governo ripartito tra i vari fondi di riserva e la cassa per gli aumenti patrimoniali, a seconda dei relativi bisogni.
tolto: Il sedici (16) per cento degli aumenti di prodotto lordo al di sopra del prodotto iniziale, sara' versato nella misura:
tolto: di un mezzo per cento nel fondo di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;
tolto: di un mezzo per cento nel fondo di riserva per la rinnovazione del materiale rotabile;
tolto: del quindici (15) per cento nella cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui all'articolo 59 del capitolato.
tolto: La parte degli utili della Societa', rappresentata dal compenso di cui nel primo paragrafo del presente articolo, sara' soggetta all'imposta di ricchezza mobile stabilita per i crediti della categoria A.
tolto: Ogni altra somma di utili sara' tassata come i redditi della categoria B.aggiunto: Allegato II-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-ii-art26 · fonte del testo
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