Art. 25 (Allegato II)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 251 parole tolte, 24 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: I prodotti lordi annuali diretti e indiretti della rete principale, composta delle strade ferrate in esercizio il 1° gennaio 1884, verranno ripartiti, fino alla somma che costituisce il prodotto iniziale, nella misura;
tolto: del dieci (10) per cento per i fondi di riserva e per corrispettivo dell'uso del materiale rotabile e di esercizio;
tolto: del sessantadue e mezzo (62 1/2) per cento alla Societa' esercente come corrispettivo delle sue spese d'esercizio;
tolto: del ventisette e mezzo (27 1/2) per cento allo Stato.
tolto: Il prodotto iniziale della rete principale e' convenuto nella somma di cento milioni (100,000,000) di lire. Esso verra' aumentato del prodotto iniziale delle nuove strade che saranno man mano incorporate nella rete principale a termine degli articoli 74 e 75 del capitolato.
tolto: Gli aumenti di prodotto fino alla somma di cinquanta milioni (50,000,000) di lire oltre il prodotto iniziale saranno ripartiti nella misura:
tolto: del sedici (16) per cento ai fondi di riserva e alla cassa per gli aumenti patrimoniali;
tolto: del cinquantasei (56) per cento alla Societa' come corrispettivo delle spese d'esercizio per gli aumenti del prodotto;
tolto: del ventotto (28) per cento allo Stato.
tolto: Gli ulteriori aumenti di prodotto oltre i cinquanta milioni di cui sopra, saranno ripartiti nella misura:
tolto: del sedici (16) per cento ai fondi di riserva e alla cassa per gli aumenti patrimoniali;
tolto: del cinquanta (50) per cento alla Societa';
tolto: del sei (6) per cento da destinarsi alla diminuzione delle tariffe, nei modi che determinera' il Governo.
tolto: del ventotto (28) per cento alla Stato.aggiunto: Allegato II-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-ii-art25 · fonte del testo
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