Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Rifiuto di pagamento di spese anticipate o di assegni.

[2]Quando il destinatario rifiuti il pagamento della spesa anticipata, la stazione di arrivo deve informarne lo speditore per le sue disposizioni, ed ove questi autorizzi la consegna della spedizione franca di tutta o parte della spesa, dovra' rimborsare nello stesso tempo il corrispondente importo all'Amministrazione.

[3]Se lo speditore ordina la riduzione dell'assegno deve esibire il mandato di rimborso per la relativa annotazione, e quando ne volesse l'annullamento dovra' restituire il detto mandato con analoga dichiarazione, pagando nell'atto istesso la provvigione minima di 25 centesimi.

[4]Le disposizioni dello speditore per riduzione od annullamento di spese anticipate o di assegni devono sempre essere date per iscritto ed a mezzo della stazione di partenza.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art123 · fonte del testo

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