Art. 123 (Allegato E bis)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Rifiuto di pagamento di spese anticipate o di assegni.
tolto: Quando il destinatario rifiuti il pagamento della spesa anticipata, la stazione di arrivo deve informarne lo speditore per le sue disposizioni, ed ove questi autorizzi la consegna della spedizione franca di tutta o parte della spesa, dovra' rimborsare nello stesso tempo il corrispondente importo all'Amministrazione.
tolto: Se lo speditore ordina la riduzione dell'assegno deve esibire il mandato di rimborso per la relativa annotazione, e quando ne volesse l'annullamento dovra' restituire il detto mandato con analoga dichiarazione, pagando nell'atto istesso la provvigione minima di 25 centesimi.
tolto: Le disposizioni dello speditore per riduzione od annullamento di spese anticipate o di assegni devono sempre essere date per iscritto ed a mezzo della stazione di partenza.aggiunto: Allegato E bis-art. 123 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art123 · fonte del testo
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