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Allo scopo di accelerare l'inizio dello opere di cui ai nn. 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge, tutti o parto degli enti indicati in elenco possono, in pendenza della normale istruttoria sull'elenco stesso o sulla convenzione, rilasciare in via provvisoria e per l'intera quota di concorso dei due quinti le delegazioni annuali a favore del tesoro dello Stato a norma dell'art. 3 della presente legge, salve le modificazioni da farsi in piu' o in meno in base al R. decreto, col quale, risolvendosi le dissidenze insorte e' approvato l'elenco dello Provincie o dei Comuni interessati e fissata l'aliquota del rispettivo interesse.
Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
