Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I Consigli comunali e provinciali, da interpellarsi a norma dell'art. 7 del testo unico sulla navigazione interna 11 luglio 1913, n. 959, debbono emettere le loro deliberazioni definitive entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione che ad essi verra' fatta dall'elenco degli enti interessati, con l'indicazione delle rispettive aliquote e della quota di concorso che, in difetto dei progetti esecutivi richiesti dall'art. 8 del citato testo unico, potra' essere determinata anche sull'importo dei progetti di massima.
tolto: La mancanza di una definitiva deliberazione nel termine suddetto vale come riconoscimento dell'interesse e delle aliquote segnate in elenco.
tolto: Nello stesso termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'elenco, dovra' essere rimessa al Ministero dei lavori pubblici la convenzione con la quale gli enti interessati intendessero assumere l'onere del concorso dei due quinti e di regolarne il rapporto fra loro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1915-04-08;508~art5 · fonte del testo
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