Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I Consigli comunali e provinciali, da interpellarsi a norma dell'art. 7 del testo unico sulla navigazione interna 11 luglio 1913, n. 959, debbono emettere le loro deliberazioni definitive entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione che ad essi verra' fatta dall'elenco degli enti interessati, con l'indicazione delle rispettive aliquote e della quota di concorso che, in difetto dei progetti esecutivi richiesti dall'art. 8 del citato testo unico, potra' essere determinata anche sull'importo dei progetti di massima.

[2]La mancanza di una definitiva deliberazione nel termine suddetto vale come riconoscimento dell'interesse e delle aliquote segnate in elenco.

[3]Nello stesso termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'elenco, dovra' essere rimessa al Ministero dei lavori pubblici la convenzione con la quale gli enti interessati intendessero assumere l'onere del concorso dei due quinti e di regolarne il rapporto fra loro.

Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-04-08;508~art5 · fonte del testo

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