Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le opere indicato ai nn. 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge saranno intraprese tosto che dalle Provincie e dai Comuni, chiamati a concorrere in conformita' degli articoli 7 e 8 del testo unico sulla navigazione interna 11 luglio 1913, n. 959, siano state rilasciate a favore del tesoro dello Stato, in garanzia del pagamento (entro il quinquennio o nel maggior termine assegnato dal progetto esecutivo) delle rispettive quote di concorso nella spesa, le corrispondenti delegazioni annuali sulle sovrimposte terreni e fabbricati, e in via sussidiaria, sui proventi del dazio consumo, o su altri cespiti dati in riscossione agli esattori delle imposte dirette, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'art. 76 della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453 e nel titolo V della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.
[2]Le delegazioni, da rilasciarsi con le norme su indicate, dovranno essere rilasciate dalle Provincie e dai Comuni anche pel pagamento rateale delle quote di concorso supplementari nel caso e considerato nell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico 11 luglio 1913, numero 959.
Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
