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[1]La predetta spesa sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici:
- a)quanto a L. 13.300.000 (ammontare delle opere di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'unita tabella) in aggiunta agli stanziamenti fissati dalla legge 4 aprile 1912 numero 297, modificata dall'art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 779, e dall'art. 1 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026, col seguente riparto;
[2]L. 1.000.000 nell'esercizio 1914-1915;
[3]L. 1.000.000... »... 1915-1916;
[4]L. 2.000.000... »... 1916-1917;
[5]L. 3.000.000... »... 1917-1918;
[6]L. 3.000.000... »... 1918-1919;
[7]L. 2 000.000... »... 1919-1920;
[8]L. 1.300.000... »... 1920-1921;
- b)quanto a L. 1.500.000 (per l'esecuzione delle opere indicate al n 4 della tabella) entro i limiti di stanziamento stabiliti nella tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, modificata come sopra.
Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
