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[1]La somma di L. 180,000, dovuta dalla Societa' anonima «Cantieri navali riuniti» a compenso del maggior valore dei terreni e manufatti vari che la R. marina cede in proprieta' alla Societa' stessa, sara' versata in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio d'entrata.

[2]Con apposito decreto del Ministero del tesoro, d'accordo con quello della Marina, l'anzidetta somma, dopo versata in tesoreria, sara' portata in aumento al fondo stanziato al capitolo «Costruzione, manutenzione e miglioramenti di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare» del bilancio marina.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 4 giugno 1908.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]C. Mirabello.

[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 25 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-06-04;264~art3 · fonte del testo

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