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[1]Aperto il conto corrente a favore di coloro ai quali venne accordata l'anticipazione, i prelevamenti saranno fatti in ragione di uno o due decimi dello ammontare di esso. Il primo prelevamento sara' fatto allo scoperto, gli altri dopo che il valore corrispondente ai prelievi gia' fatti sia stato incorporato nello immobile mediante i relativi lavori di ricostruzione o riparazione dello stesso.

[2]La domanda di prelevamento della seconda e delle ulteriori rate sara' fatta all'Ufficio centrale degli istituti sovventori, ed alla medesima verra' unita una dichiarazione, firmata dal richiedente e dal direttore dei lavori, constatante la entita' e la misura delle opere eseguite, e delle provviste fatte con l'ammontare del primo e dei successivi prelevamenti.

[3]L'Ufficio centrale, accertato il fondamento della domanda nel modo che credera' migliore, disporra' il prelevamento.

Testo in vigore dal 20 giugno 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-06-19;5447~art6 · fonte del testo

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