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[1]Aperto il conto corrente a favore di coloro ai quali venne accordata l'anticipazione, i prelevamenti saranno fatti in ragione di uno o due decimi dello ammontare di esso. Il primo prelevamento sara' fatto allo scoperto, gli altri dopo che il valore corrispondente ai prelievi gia' fatti sia stato incorporato nello immobile mediante i relativi lavori di ricostruzione o riparazione dello stesso.
[2]La domanda di prelevamento della seconda e delle ulteriori rate sara' fatta all'Ufficio centrale degli istituti sovventori, ed alla medesima verra' unita una dichiarazione, firmata dal richiedente e dal direttore dei lavori, constatante la entita' e la misura delle opere eseguite, e delle provviste fatte con l'ammontare del primo e dei successivi prelevamenti.
[3]L'Ufficio centrale, accertato il fondamento della domanda nel modo che credera' migliore, disporra' il prelevamento.
Testo in vigore dal 20 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
