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I collaudi di tutte le opere contemplate nella presente Convenzione saranno eseguiti da una Commissione di tre ingegneri, dei quali uno sara' nominato dal Municipio e due, cioe' un commissario ed il presidente, per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 30 giugno 2002
