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[1]Le rate dei mutui concessi al Comune di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno versate nella sezione di R. tesoreria provinciale di Napoli.
[2]Presso la detta sezione di R. tesoreria verra' aperto apposito conto corrente pel fondo destinato all'esecuzione delle opere, alla estinzione dei debiti al ai pagamenti delle quote di concorso, di cui ai suscitati articoli.
[3]Tale conto corrente sara' tenuto separato e distinto dall'altro speciale per le opere di risanamento, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1885 ed in esso si iscriveranno a debito (dare) le somme provenienti dai mandati della Cassa depositi e prestiti a misura che vengono versate, ed a credito (avere) i pagamenti che verranno eseguiti a carico del fondo predetto.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 30 giugno 2002
