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[1]L'ammontare dei mutui, in L. 5 milioni, che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere successivamente al Comune con l'interesse del 3,50 %, estinguibili entro il termine di 50 anni in base al disposto dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, sara' aumentato sino alla concorrenza di 15 milioni e mezzo, per l'esecuzione di tutte le opere dichiarate di pubblica utilita' con la citata legge e aventi lo scopo di creare la «zona aperta», prevista dalla legge stessa e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali, giusta il piano gia' approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 570.

[2]La differenza fra la ragione d'interesse sovraindicata e quella normale, per i mutui, di cui al presente articolo, fara' carico al bilancio del tesoro.

Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-05;351~convenzione-art2 · fonte del testo

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