Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2002 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 30 giugno 2002
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1908 al 30 giugno 2002. 673 parole tolte, 14 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: CONVENZIONE tra il Governo e il municipio di Napoli.
tolto: Questo giorno 8 del mese di febbraio dell'anno 1908, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del tesoro, avv. Paolo Carcano, e dal ministro dei lavori pubblici, avv. Pietro Bertolini, ed il signor marchese Ferdinando Del Carretto di Novello, nella qualita' di sindaco della citta' di Napoli, domiciliato per ragione della carica in Napoli nel palazzo San Giacomo, e' stato dichiarato e convenuto quanto appresso:
tolto: Si premette che la legge 7 luglio 1902, n. 290, provvide a fornire al comune di Napoli i mezzi necessari per completare le opere, previste nel piano di risanamento della citta', colla legge 15 gennaio 1885, n.2892, ed accollate a' forfait alla Societa' omonima.
tolto: Occorre ora di provvedere alla spesa per il compimento delle opere di fognatura, la quale, dagli studi fatti eseguire dal Governo e dal municipio, venne determinata nella cifra di L. 8,500,000, comprendendo in essa, oltre all'importo dei lavori necessari al completamento del piano generale della fognatura, approvato coi RR. decreti 7 gennaio 1886 e 2 gennaio 1889, anche l'ammontare di altre opero occorrenti per varianti e miglioramenti al piano stesso, e per estendere i benefici della nuova fognatura ai due rioni esterni, Vomero e Posillipo.
tolto: Fu riconosciuta nello stesso tempo, la necessita' di opere addizionali a quelle del risanamento propriamente dette, di carattere edilizio-sanitario, aventi per fine il bonificamento del rione Carita', compreso fra la via San Giuseppe e la via Roma, e per le quali e' prevista la spesa di L. 8,000,000.
tolto: Inoltre, allo scopo di sistemare le finanze comunali, e di provvedere alla esecuzione di altre opere urgentissime e per mettere in grado il Comune di concorrere, con la quota a suo carico, al compimento delle predette opere, si e' riconosciuta la necessita' di procurare al Comune il denaro occorrente a miti condizioni mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti.
tolto: Premessa questa narrativa, che forma parte integrale della presenteConvenzione, viene stabilito quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il capitale di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), gia' aumentato in esecuzione dell'art. 2 della successiva legge 7 gennaio 1902, n. 290, viene elevato a L. 123,500,000 con un ulteriore aumento di L. 16,500,000, cosi' ripartito:
tolto: a) per lavori di fognatura........... L. 8,500,000--
tolto: b) per nuova opere di risanamento edilizio, complementari, ma estranee al forfait ac- collato alla Societa' di risanamento, e, cioe': Bonificamento del rione carita' compreso fra la via San Giuseppe e la via Roma..... » 8,000,000 --
tolto: ------------- Totale... L. 16,500,000 -- ------------- Di tale somma sara' a carico dello Stato la meta' ammontante a L. 8,250,000.
tolto: Lo Stato anticipera' al comune di Napoli l'altra meta' a suo carico in L. 8,250,000.
tolto: La predetta complessiva somma di L 16,500,000 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 2,500,000 (delle quali L. 1,250,000 per quota di concorso e L. 1,250,000 per quota di anticipazione) in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912 ed in ragione di L. 3,000,000 (delle quali L. 1,500,000 per quota di concorso e L. 1,500,000 per quote di anticipazione) in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1914-915.aggiunto: Convenzione-art. 1
tolto: Il rimborso della meta' delle spese suddette in L. 8,250,000, che vanno a carico del comune di Napoli, sara' da esso effettuato, dopo eseguito quello dovuto in conseguenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), congiuntamente all'aumento portato con la legge 7 luglio 1902, n. 290.
tolto: Tale rimborso seguira' merce' quote di ammortamento annuali del capitale e degli interessi, calcolati in ragione del 4 % netto, computabili dal giorno del versamento degli ultimi 3 milioni a completamento dell'intera somma di L. 16,500,000 che il Ministero del tesoro dovra' versare nel conto corrente istituito a norma dell'art. 26 del regolamento, approvato con.R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 1 agosto 2002, n. 166
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
urn:nir:stato:legge:1908-07-05;351~convenzione-art1 · fonte del testo
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