[1]Sul percorso e alla foce delle suddette vie navigabili non potranno essere percepiti diritti di alcuna specie, all'infuori di quelli previsti in questa parte del presente trattato.

[2]Questa disposizione non impedira' l'imposizione di diritti di dogana, di dazi locali o di consumo da parte degli stati rivieraschi, ne la creazione di tasse eque ed uniformi, prelevate nei porti secondo pubbliche tariffe, per l'uso delle gru, elevatori calate, magazzini, ed altri simili impianti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art296 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari