In deroga al disposto dell'art. 286 parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, durante un periodo gli tre anni a datare dall'entrata in vigore del medesimo, i prodotti in transito dai porti che prima della guerra erano situati nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica godranno alla loro importazione in Austria di riduzioni di dazio proporzionalmente corrispondenti a e quelle che erano applicate, secondo la tariffa doganale austro-ungarica del 3 febbraio 1906, agli stessi prodotti, quando la loro importazione avveniva dai detti porti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art221 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari