[1]In mancanza di un'organizzazione speciale relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione o di miglioramento della parte internazionale di una rete navigabile, ogni Stato rivierasco e' obbligato a prendere, nella misura conveniente, le disposizioni atte a rimuovere ogni ostacolo e pericolo per la navigazione ad assicurarne l'esercizio in buone condizioni.

[2]Se uno Stato trascura di conformarsi a quest'obbligo, ogni Stato rivierasco o rappresentato nella Commissione internazionale puo' fare appello alla giurisdizione istituita a tal uopo dalla Societa' delle Nazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art297 · fonte del testo

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