[1]Le disposizioni degli articoli 173 a 175 si applicano egualmente ai Governi degli Stati ai quali sono stati attribuiti territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, per quanto concerne le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, che si trovino nel territorio o a disposizione dei detti Stati.

[2]Se le persone di cui si tratta hanno acquistato la cittadinanza di uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la punizione, a richiesta della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art176 · fonte del testo

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