Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A datare dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, la istituzione del servizio telegrafico a richiesta dei Comuni, potra' essere concessa purche' i Comuni stessi contribuiscano nelle relative spese mediante il pagamento di L. 400 per l'impianto dell'ufficio, di L. l50 per ogni chilometro di linea da costruirsi e di L. 40 per ciascun chilometro di filo da posarsi, per collegare l'istituendo ufficio al punto piu' vicino della rete dell'Amministrazione telegrafica, in modo che ne sia possibile in ogni tempo la regolare sorveglianza. 1

[2]Per determinare la entita' di tale contributo, si trascureranno le frazioni di chilometro fino a metri 500 e si calcoleranno per chilometro intero quelle superiori a tale lunghezza.

[3]Il numero degli uffici da impiantarsi in ciascun anno sara' commisurato ai fondi disponibili in bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 giugno 1925, n. 982

1

La L. 14 giugno 1925, n. 982 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dei Comuni per l'impianto del servizio telegrafico stabilito dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, e aumentato nella misura seguente: Per l'impianto dell'ufficio da L. 400 a L. 1000; per ogni chilometro di linea, da L. 150 a L. 400; per ogni chilometro di filo da L. 40 a L. 100".

Testo in vigore dal 10 luglio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1912 al 10 luglio 1925.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 giugno 1925, n. 982

    La L. 14 giugno 1925, n. 982 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dei Comuni per l'impianto del servizio telegrafico stabilito dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, e aumentato nella misura seguente: Per l'impianto dell'ufficio da L. 400 a L. 1000; per ogni chilometro di linea, da L. 150 a L. 400; per ogni chilometro di filo da L. 40 a L. 100".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-02;711~art8 · fonte del testo

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