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[1]A datare dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, la istituzione del servizio telegrafico a richiesta dei Comuni, potra' essere concessa purche' i Comuni stessi contribuiscano nelle relative spese mediante il pagamento di L. 400 per l'impianto dell'ufficio, di L. l50 per ogni chilometro di linea da costruirsi e di L. 40 per ciascun chilometro di filo da posarsi, per collegare l'istituendo ufficio al punto piu' vicino della rete dell'Amministrazione telegrafica, in modo che ne sia possibile in ogni tempo la regolare sorveglianza. 1
[2]Per determinare la entita' di tale contributo, si trascureranno le frazioni di chilometro fino a metri 500 e si calcoleranno per chilometro intero quelle superiori a tale lunghezza.
[3]Il numero degli uffici da impiantarsi in ciascun anno sara' commisurato ai fondi disponibili in bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 giugno 1925, n. 982
1La L. 14 giugno 1925, n. 982 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo a carico dei Comuni per l'impianto del servizio telegrafico stabilito dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, e aumentato nella misura seguente: Per l'impianto dell'ufficio da L. 400 a L. 1000; per ogni chilometro di linea, da L. 150 a L. 400; per ogni chilometro di filo da L. 40 a L. 100".
Testo in vigore dal 10 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
