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[1]A datare dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, la istituzione del servizio telegrafico a richiesta dei Comuni, potra' essere concessa purche' i Comuni stessi contribuiscano nelle relative spese mediante il pagamento di L. 400 per l'impianto dell'ufficio, di L. l50 per ogni chilometro di linea da costruirsi e di L. 40 per ciascun chilometro di filo da posarsi, per collegare l'istituendo ufficio al punto piu' vicino della rete dell'Amministrazione telegrafica, in modo che ne sia possibile in ogni tempo la regolare sorveglianza.
[2]Per determinare la entita' di tale contributo, si trascureranno le frazioni di chilometro fino a metri 500 e si calcoleranno per chilometro intero quelle superiori a tale lunghezza.
[3]Il numero degli uffici da impiantarsi in ciascun anno sara' commisurato ai fondi disponibili in bilancio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 10 luglio 1925
