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[1]Gli atti di affrancamento por prestazioni inferiori alle annue lire 100 saranno stipulati innanzi al ricevitore del Registro e Demanio, o segretario di Intendenza di finanza, destinati a norma del regolamento, coll'esenzione dei diritti di segreteria per la stipulazione, in presenza di due testimoni ed intervenendo lo ispettore o altro funzionario del Demanio, come rappresentante dell'ente creditore.
[2]Il contratto avra' forza di titolo autentico ai sensi dell'art. 11 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, ed avra' forza esecutiva merce' il visto del pretore del mandamento ove avviene la stipulazione.
[3]Per la spedizione delle copie e per la conservazione degli originali sara' provveduto col regolamento.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
