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[1]Pel pagamento delle rate di prezzo non ancora soddisfatte e per lo adempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di affrancamento, allorche' trattasi di prestazioni costituenti una ragione di dominio, spettera' al Demanio ed al Fondo pel culto una ipoteca legale da iscriversi a norma dell'articolo 1985 del Codice civile su quella parte di proprieta' che per l'affrancazione va a riunirsi nelle mani del possessore del fondo obbligato, senza che dai terzi possa eccepirsi alcuna confusione.
[2]Trattandosi di prestazioni portanti una semplice ragiono ipotecaria, la iscrizione rimarra' ferma se esiste, e potra', occorrendo, essere presa e conservata finche' il prezzo di affrancamento sia interamente saldato.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
