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[1]Per la provvista dei fondi pel pagamento della indennita' di riscatto, il ministro del tesoro e' autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3° della legge 24 dicembre 1906, n. 638; 3° della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1° e 3° della legge 15 maggio 1910, n; 228, e 1° della legge 21 marzo 1912, n. 191.

[2]Al pagamento delle provvisionali e del corrispettivo di riscatto di cui al precedente art. 1, sara' provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 8 aprile 1915.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Ciuffelli - Carcano.

[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 1 maggio 1915 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1915-04-08;509~art4 · fonte del testo

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