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[1]Entro tre mesi, dalla data della presente legge, la Societa' concessionaria dovra' presentare i documenti, di cui agli articoli 259, 263 e 261 della legge sui lavori pubblici, nonche' quelli comprovanti la proprieta'; e la liberta' dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativa a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovra' risultare che la proprieta' ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale; dovra' inoltre l'identificazione della proprieta' ferroviaria essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilita' della Societa' subconcessionaria. Restera' poi a cura dello Stato, di provvedere alle conseguenti volture catastali.
[2]Soltanto dopo che risultera' completata la documentazione, di cui al precedente comma, potra' liberarsi a favore della Societa', l'ultimo ventesimo della indennita' di riscatto. In pendenza di tale adempimento da parte della Societa', il Governo, pero', avra' facolta' di effettuarne il deposito fruttifero vincolato presso la Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 1 maggio 1915 al 16 dicembre 2009
