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[1]Al Governo del Re e' data ogni opportuna facolta' per l'effettuazione del riscatto di cui all'art. L'indennita' di riscatto verra' determinata a norma dell'art. 281 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e su di essa spettera' alla Societa' soltanto l'interesse legale del 5 % a datare dalla decorrenza del riscatto sino al giorno dell'ammissione a pagamento del relativo mandato, salvo quanto stabilisce il successivo art. 3.
[2]In pendenza della liquidazione dell'indennita' stessa il Governo e' autorizzato a corrispondere alla Societa' concessionaria della ferrovia la provvisionale di cui all'art. 3 (penultimo comma) della legge 27 giugno 1912, n. 638, salvo conguaglio in conto capitale ed interesse all'atto del pagamento dell'indennita' di riscatto.
Testo in vigore dal 1 maggio 1915 al 16 dicembre 2009
