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[1]I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.
[2]Il libretto di risparmio nominativo puo' essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore. 2
[3]Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1919, n. 1176
2La L. 17 luglio 1919, n. 1176 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il diritto di opposizione del marito, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed all'art. 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e' abolito".
Testo in vigore dal 3 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
