Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1888 al 3 agosto 1919. Leggi il testo vigente →

[1]I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

[2]Il libretto di risparmio nominativo puo' essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.

[3]Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 3 agosto 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art9 · fonte del testo

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