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[1]Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda della Cassa di risparmio o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio.
[2]E' concessa la stessa facolta' al Ministero predetto nel caso in cui una Cassa di risparmio non si uniformi a quanto prescritto dai numeri 2 e 4 dell'articolo 31 della presente legge.
[3]((Nell'atto dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio e' nominato un Commissario Regio, il quale provvede nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione, secondo le norme stabilite nello Statuto organico della Cassa Stessa)).
Testo in vigore dal 9 agosto 1898 al 19 gennaio 1928
