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[1]Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda della Cassa di risparmio o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio.
[2]E' concessa la stessa facolta' al Ministero predetto nel caso in cui una Cassa di risparmio non si uniformi a quanto prescritto dai numeri 2 e 4 dell'articolo 31 della presente legge.
[3]Nell'atto dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio e' nominato un commissario Regio il quale provvede nel termine di tre mesi alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico della Cassa stessa.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 9 agosto 1898
