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[1]Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto Reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'articolo 4, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.
[2]Esse debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabili che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredita' o donazione.
[3]((Per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, il detto termine puo' essere prorogato)).
Testo in vigore dal 9 agosto 1898 al 19 gennaio 1928
