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[1]Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto Reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'articolo 4, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

[2]Esse debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabili che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredita' o donazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 9 agosto 1898

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art15 · fonte del testo

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