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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile.

[7]La somministrazione della somma sara' fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro.

[8]Ad incominciare dall'esercizio 1911-912 sara' inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti.

[9]Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

[10]Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sara' aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verra' ripartita in 35 annualita' costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualita' sara' pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualita' mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Colonia eritrea.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]GIOLITTI - DI SAN GIULIANO - TEDESCO.

[15]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 28 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;763~art1 · fonte del testo

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