Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma diL. 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile.
tolto: La somministrazione della somma sara' fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro.
tolto: Ad incominciare dall'esercizio 1911-912 sara' inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti.
tolto: Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.
tolto: Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sara' aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verra' ripartita in 35 annualita' costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualita' sara' pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualita' mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Colonia eritrea.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: GIOLITTI - DI SAN GIULIANO - TEDESCO.
tolto: Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;763~art1 · fonte del testo
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