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Per le aree soggette ad espropriazione, indicate nell'unito elenco, varranno le disposizioni in vigore per la esecuzione del piano regolatore della citta', compresa la facolta' di espropriazione estesa alle zone laterali quando contengano avanzi monumentali da conservarsi, fermo il disposto degli articoli 4, 6 e 7 della legge 14 luglio 1887 predetta e del successivo art. 8 per le indennita' relative alle espropriazioni. Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 14 luglio 1887, N. 4730, sara' d'anni 10 dalla promulgazione della legge stessa.
Testo in vigore dal 24 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
