Art. 7 (Convenzione)
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[1]E' concessa al comune di Roma la facolta' di deviare dall'Aniene sopra Tivoli tre metri cubi d'acqua, all'oggetto di creare in Roma e nelle sue adiacenze una considerevole forza motrice per usi industriali.
[2]Il progetto di questa deviazione dovra' essere allestito dal comune e sottoposto all'approvazione governativa a norma di legge entro l'anno 1883.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 7 agosto 1907
