Art. 6 (Convenzione)
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[1]Udita la rappresentanza comunale, saranno con decreto reale fissati ripartitamente in un decennio i termini entro i quali dovranno compiersi gli edifizi e le opere di cui agli articoli 3 e 4.
[2]Oltre a cio' il comune di Roma eseguira' entro il periodo di anni venti, decorrendi dal 1° gennaio 1882, le opere edilizie che sono notate nell'annessa tabella A, oppure, in luogo di esse, altre opere a sua scelta di eguale importanza, che gli eventuali bisogni della citta' reclamassero come piu' urgenti.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
