Art. 5 (Convenzione)
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[1]I piani di esecuzione degli edifizi, di cui all'articolo 3, saranno compilati a cura del comune di Roma entro sei mesi dalla comunicazione dei progetti di massima, che gli saranno stati comunicati dalle rispettive Amministrazioni governative in un termine non maggiore di sei mesi dalla pubblicazione della legge approvativa della presente convenzione, e dovranno essere approvati colle norme prescritte dalle leggi dopo udito il parere del municipio.
[2]Entro lo stesso termine saranno dal comune allestiti i progetti definitivi dei due ponti urbani sul Tevere e del palazzo delle Esposizioni di belle arti.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
