Art. 3 (Convenzione)
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[1]Presi i necessari accordi colle rispettive Amministrazioni governative, dovranno in quel piano essere determinate le aree per le seguenti opere pubbliche governative da costruirsi dal comune di Roma:
[2]1° Il palazzo di giustizia;
[3]2° Il palazzo dell'Accademia delle scienze;
[4]3° Il policlinico;
[5]4° I quartieri militari per l'alloggiamento di due reggimenti di fanteria e di un reggimento di artiglieria;
[6]5° Uno spedale militare della capacita' di mille letti;
[7]6° Una piazza d'armi.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
